imponibile fondiario dei fondi del prelazionante è criterio legale di valutazione


 

Cass. 30.07.2002, n. 11271

 

In tema di prelazione agraria, il richiamo contenuto nell'art. 8, L. 26.05.1965, n. 590, all'imponibile fondiario dei fondi rustici del prelazionante si riferisce sia al reddito fondiario che a quello agrario, che, in egual modo, costituivano, secondo la normativa tributaria vigente al momento dell'entrata in vigore della L. 26.05.1965, n. 590, la base di calcolo dell'imposta sui terreni, ed a questi redditi deve, conseguentemente, farsi riferimento, in sede di applicazione del citato art. 8, anche dopo l'abolizione dell'imposta fondiaria.

 

Infatti, tali redditi, per quanto rappresentati da espressioni numeriche non più idonee, per difetto di aggiornamento, ad indicare direttamente la redditività complessiva dei fondi cui si riferiscono, costituiscono, pur sempre, in mancanza di nuovi criteri legali di valutazione, gli unici parametri cui la persistente vigenza della legge nel suo testo originario, impone, all'interpretazione, di fare ricorso per determinare il valore dei terreni, ai limitati effetti della prelazione e del riscatto in materia di fondi rustici.

 

Tale regime manifestamente non si pone in contrasto né con l'art. 3, Cost., sotto il profilo di una pretesa irragionevolezza, né con gli artt. 44 e 47, Cost. , non configgendo con il favor costituzionale per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice.