imponibile fondiario dei fondi del prelazionante è criterio
legale di valutazione
Cass. 30.07.2002, n. 11271
In
tema di prelazione agraria, il richiamo contenuto nell'art. 8, L. 26.05.1965,
n. 590, all'imponibile fondiario dei fondi rustici del prelazionante si
riferisce sia al reddito fondiario che a quello agrario, che, in egual modo,
costituivano, secondo la normativa tributaria vigente al momento dell'entrata
in vigore della L. 26.05.1965, n. 590, la base di calcolo dell'imposta sui
terreni, ed a questi redditi deve, conseguentemente, farsi riferimento, in sede
di applicazione del citato art. 8, anche dopo l'abolizione dell'imposta
fondiaria.
Infatti,
tali redditi, per quanto rappresentati da espressioni numeriche non più idonee,
per difetto di aggiornamento, ad indicare direttamente la redditività
complessiva dei fondi cui si riferiscono, costituiscono, pur sempre, in
mancanza di nuovi criteri legali di valutazione, gli unici parametri cui la
persistente vigenza della legge nel suo testo originario, impone,
all'interpretazione, di fare ricorso per determinare il valore dei terreni, ai
limitati effetti della prelazione e del riscatto in materia di fondi rustici.
Tale
regime manifestamente non si pone in contrasto né con l'art. 3, Cost., sotto il
profilo di una pretesa irragionevolezza, né con gli artt. 44 e 47, Cost. , non
configgendo con il favor costituzionale per la formazione e lo sviluppo della
proprietà diretto coltivatrice.